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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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15.11.2010

Comune di Ciampino (Roma): Preferenza ai lungo residenti per l’accesso agli asili nido

 
L’UNAR contro il regolamento comunale: una discriminazione indiretta contraria alle finalità sociali ed educative degli asili nido.
 
Regolamento del Comune di Ciampino sugli asili nido comunali (delibera n. 101 dd. 07.06.2010) (58.44 KB)
Parere dell'UNAR sul regolamento del Comune di Ciampino sugli asili nido comunali (parere n. 18 rep. 303 dd. 3.11.2010) (420.89 KB)
 

In data 7 giugno 2010, il Consiglio Comunale del Comune di Ciampino ha approvato, con delibera n. 101, un nuovo regolamento degli asili nido comunali. L'art. 13 di tale regolamento definisce i criteri per la formazione della graduatoria degli iscritti e dunque l'attribuzione dei punteggi relativi ad una serie di casistiche. Il punto 1. 7 recita: "se almeno uno dei genitori è residente nel Comune di Ciampino 1 punto  per ogni anno di residenza calcolato con riferimento al genitore residente da più tempo".

Tale regolamento suscita notevoli perplessità in quanto ne deriva che l'anzianità di  residenza nel comune è suscettibile di   avere una rilevanza maggiore rispetto  alle esigenze e ai bisogni cui  l'istituto dell'asilo nido dovrebbe prioritariamente rispondere ai sensi di quanto previsto dalle leggi nazionali e regionali, cioè quelle di conciliare vita professionale e cure familiari, con particolare riferimento all'inserimento professionale delle donne,  e tutelare  i minori in situazioni di grave disagio sociale, economico e familiare.

Ad esempio, un nucleo familiare ove un genitore abbia un'anzianità di residenza di 25 anni nel comune di Ciampino avrà un punteggio aggiuntivo di 25 punti, e, anche ove nessuno dei due genitori svolga un'attività lavorativa, potrà superare in graduatoria una coppia di  neoresidenti che svolgono entrambi attività lavorativa e che, conseguentemente, avrebbero maggiore bisogno dell'asilo nido per conciliare vita familiare e professionale. Ugualmente l'anzianità di residenza finirebbe  per prevalere anche  sulla considerazione di situazioni di particolare disagio sociale, economico e familiare, cui vengono attribuiti 15 punti, con conseguente minore tutela riservata ai minori in tali situazioni.


Nel parere (n 18/2010 dd. 3.11.2010) reso dall'UNAR (Ufficio Nazionale Anti-Discriminazioni Razziali), organo costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità, si sottolinea come il criterio di anzianità di residenza ai fini dell'attribuzione di punteggi aggiuntivi per la formazione delle graduatorie per l'accesso agli asili nido,  costituisce una discriminazione indiretta a danno dei cittadini stranieri, comunitari ed extracomunitari, ma anche degli stessi cittadini italiani, se provenienti da altre regioni o località italiane.

L'UNAR ricorda  che la giurisprudenza della Corte di Giustizia europea ha avuto già modo di chiarire, con riferimento al principio di non-discriminazione tra cittadini comunitari, che il requisito della residenza ai fini dell'accesso ad un beneficio sociale, può integrare una forma di illecita discriminazione dissimulata o indiretta, in quanto può essere più facilmente  soddisfatto dai cittadini nazionali piuttosto che dai lavoratori comunitari migranti.

Di conseguenza, l'UNAR sottolinea come il regolamento comunale di Ciampino appare violare le disposizioni del diritto dell'Unione europea relative al principio di non-discriminazione e di parità di trattamento, con riferimento ai cittadini dell'Unione europea, dei cittadini di Paesi terzi non membri dell'Unione europea, ma titolari del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti,  dei rifugiati e titolari della protezione sussidiaria. Con riferimento ai cittadini extracomunitari, la discriminazione indiretta operata nei loro confronti dal regolamento comunale appare in violazione del T.U. immigrazione (art. 43). Il regolamento comunale, peraltro, finisce per svantaggiare anche cittadini italiani, che sebbene residenti nel Comune di Ciampino ovvero legati al territorio per motivi di lavoro, possono vedere la loro posizione svantaggiata rispetto ad altre situazioni  connotate da minore disagio e minore bisogno obiettivo, solo in quanto quest'ultimi possono avvalersi della condizione di maggiore anzianità di residenza. Ne consegue, pertanto, una irragionevole lesione del principio di eguaglianza costituzionale.

Secondo l'UNAR, infatti, appare irragionevole, contradditorio  e sproporzionato il peso attribuito all'anzianità di residenza nella formazione delle graduatorie rispetto ai principi e alle finalità dell'istituto dell'asilo nido, definite dalla legislazione nazionale e regionale di riferimento. A tale riguardo ,viene sottolineato che gli asilo nido debbono svolgere una funzione socio-educativa e di supporto alla famiglia, privilegiando dunque l'accesso dei minori in condizioni di potenziale maggiore disagio  e favorendo la conciliazione tra vita professionale e cure familiari, in particolare per le donne, al fine di realizzare  i principi di parità e di pari opportunità. Ne consegue che proprio le coppie e le donne non autoctone finirebbero per essere maggiormente  svantaggiate da un regolamento come quello di Ciampino fondato sull'anzianità di residenza nel territorio comunale pur trovandosi generalmente in una situazione di maggiore bisogno per l'assenza di persone di riferimento sul territorio in grado di supplire all'assenza del servizio pubblico per la cura e assistenza dei minore (nonni e parenti).

Secondo l'UNAR, pertanto, con il  suddetto regolamento in materia di asili nido, il Comune di Ciampino avrebbe esorbitato dalle proprie competenze, in quanto l'autonomia statutaria e regolamentare dei Comuni non può  spingersi all'approvazione di provvedimenti che contrastino con i principi fondamentali della Costituzione, della legislazione europea, nazionale e regionale.


La controversia sul regolamento degli asilo d'infanzia del Comune di Ciampino segue ad analoghe polemiche sorte in altri Comuni d'Italia che hanno inteso inserire condizioni preferenziali  per i lungo residenti per l'accesso ai servizi comunali destinati ai minori.

In proposito si veda la presa di posizione dell'ASGI, sez. reg. FVG sulla proposta di inserire il criterio dell'anzianità di residenza ai fini delle graduatorie per le scuole e i nidi d'infanzia nel Comune di Trieste  in: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=724&l=it .



 
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