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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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22.09.2010

TAR Milano: I Comuni non possono limitare ai soli stranieri con carta di soggiorno l'erogazione dei sussidi assistenziali

 
Annullato il provvedimento con il quale il Comune di Milano aveva revocato un sussidio di assistenza agli anziani stranieri regolarmente residenti ma privi di carta di soggiorno (o permesso CE lungo soggiornanti)
 
TAR Lombardia, sez. Milano, sentenza n. 6353/2010 dd. 21.09.2010 (32.98 KB)
 

Il TAR Lombardia, sez. di Milano, con sentenza n. 6353/2010 datata 21 settembre 2010, ha annullato il provvedimento con il quale i competenti servizi del Comune di Milano avevano revocato l'erogazione di un sussidio integrativo al minimo vitale a favore di un anziano straniero ultrasessantenne per mancanza del requisito del possesso della carta di soggiorno o permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti introdotto da una delibera della giunta comunale del capoluogo lombardo.

Il TAR Lombardia ha respinto le argomentazioni avanzate dal Comune di Milano, secondo il quale la delibera era legittima alla luce dell'art. 80 c. 19 della legge n. 388/2000, che ha previsto il requisito della carta di soggiorno per l'accesso degli stranieri alle prestazioni di assistenza sociale che costituiscono diritti soggettivi alla luce della legislazione vigente. Innanzitutto il giudice amministrativo lombardo ha  accennato alla possibile incostituzionalità del provvedimento adottato dal Comune di Milano alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 187/2010 che ha affermato, alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'Uomo, l'illegittimità di una disparità di trattamento tra nazionali e stranieri rispetto a benefici e provvidenze sociali relative ai bisogni di sostentamento della persona, come nel caso specifico l'assegno mensile di invalidità. Il TAR Lombardia, tuttavia, non ha ritenuto necessario fondare il proprio giudizio su tale pronunciamento costituzionale, ritenendo che la prestazione sociale oggetto del ricorso non possa essere definita quale fondante un diritto soggettivo ai sensi dell'art. 80 c. 19 della legge n. 388/2000, bensì come una prestazione  residuale che il Comune elargisce in base ai compiti assistenziali di natura generale e  ricadente dunque entro l'ambito applicativo dell'art. 41 del T.U. immigrazione che prevede, in materia assistgenziale, la parità di trattamento con i cittadini nazionali degli stranieri legalmente residenti in Italia con permesso di soggiorno della durata di almeno un anno.

La sentenza del TAR Lombardia segue all' ordinanza depositata il 30 luglio scorso dal giudice del lavoro del Tribunale di  Milano sul medesimo argomento. L'ordinanza del giudice del lavoro   aveva accertato la natura discriminatoria della delibera del Comune di Milano con la quale era stato posto agli stranieri il requisito del possesso della carta di soggiorno o permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti per l'erogazione del  sussidio integrativo al minimo vitale a favore degli anziani ultrasessantenni.

Accogliendo il ricorso proposto da ASGI e Associazione Avvocati per Niente ONLUS,  il giudice di Milano aveva riconosciuto che la delibera aveva violato gli artt. 3, 10 e 117 della Costituzione anche in relazione all'art. 14 della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo.

Per il testo dell'ordinanza del giudice del lavoro di Milano dd. 30 luglio scorso si rimanda alla pagina web: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1118&l=it

 
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