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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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04.09.2010

Tribunale di Biella: Gli stranieri possono accedere al pubblico impiego

 
Accolto il ricorso di un’infermiera albanese per la partecipazione ad un concorso pubblico (Tribunale di Biella, ordinanza dd. 23.07.2010 n. 345/2010)
 
Tribunale di Biella, ordinanza dd. 23.07.2010 n. 345/2010 (260.46 KB)
 

Il Tribunale di Biella, con ordinanza dd. 23 luglio 2010 (n. 345/2010), ha accolto il ricorso presentato ex art. 44 del T.U. imm. (azione giudiziaria anti-discriminazione) da un'infermiera albanese contro la locale Azienda per i Servizi Sanitari, che le aveva negato la partecipazione ad un concorso pubblico per collaboratori sanitari in quanto priva della cittadinanza italiana o di un altro Paese dell'Unione europea.

Il Tribunale di Biella ha ritenuto discriminatoria la decisione dell'Azienda Sanitaria in quanto in contrasto con il principio di parità di trattamento in materia di occupazione tra lavoratori migranti e lavoratori nazionali imposto dalla legge di ratifica della Convenzione OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro) n. 143/1975. Secondo il Tribunale di Biella, l'art. 2 del d.P.R. n.487/94 che prevede la condizione di cittadinanza italiana o comunitaria per l'accesso alle professioni sanitarie non può ritenersi ancora in vigore dopo l'entrata in vigore dell'art. 2 c. 3 del T.U. immigrazione che fa esplicito riferimento alla Convenzione OIL, essendo la prima una norma regolamentare di rango inferiore alla norma di legge del testo unico immigrazione. La tesi fatta propria dalla Cassazione con la nota sentenza  n. 24170/2006, secondo cui la norma del citato d.P.R. n. 487/94 dovrebbe ritenersi "legificata" per effetto del  successivo art. 38 del d.lgs. 165/2001, non trova concorde il Tribunale di Biella secondo il quale la norma richiamata della Convenzione OIL, essendo di fonte internazionale pattizia,  costituisce un parametro  di valutazione della costituzionalità delle norme di legge interne difformi, anche successive, per cui queste ultime hanno certamente un grado di resistenza inferiore rispetto al principio di parità di trattamento.

Il Tribunale di Biella inoltre ritiene che la limitazione all'impiego di infermieri stranieri nell'ambito della Pubblica Amministrazione appare irragionevole tenendo presente il loro già consolidato utilizzo nelle strutture pubbliche con contratti a termine o attraverso l'assunzione da parte di agenzie di lavoro somministrato.

Di conseguenza, il Tribunale di Biella ha ordinato all'Azienda Sanitaria di Biella di ammettere l'infermiera albanese al pubblico concorso da cui era stata esclusa.
Soddisfazione è stata espressa dai legali della ricorrente, gli avv. Guariso e Vitale, soci dell'ASGI.

 
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