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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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17.08.2010

Incostituzionale “l’aggravante di clandestinità"

 
Sentenza della Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 61, n. 11 bis del c.p. introdotto dal “decreto sicurezza” del 2008.
 
Corte Costituzionale, sentenza n. 249 dd 08.07.2010 (105.15 KB)
 

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 249 depositata l'8 luglio 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale  dell'art. 61, n. 11-bis del codice penale, introdotto dall'art. 1 lettera f) del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito con legge 24 luglio 2008, n. 125. Con tale norma, il legislatore aveva inserito la c.d. "aggravante di clandestinità", prevedendo cioè l'applicazione di una circostanza aggravante ogniqualvolta il cittadino straniero abbia commesso un reato "trovandosi illegalmente sul territorio nazionale".

Secondo la Corte Costituzionale tale norma è illegittima in quanto contraria all'art. 25 della Cost . in materia di responsabilità penale personale. In sostanza, il principio di legalità e  della responsabilità penale personale prescrive che un soggetto debba essere sanzionato per le condotte tenute e non per le sue qualità personali. Al contrario, la norma di cui al "decreto sicurezza" del 2008,  poneva  - secondo la Corte Costituzionale - una presunzione generale ed assoluta di maggiore pericolosità dell'immigrato irregolare, a prescindere da ogni circostanza individuale oggettiva e soggettiva. Secondo  la Corte, dunque, la qualità di immigrato "irregolare" diveniva con la norma del "decreto sicurezza" una sorta di "stigma", presupposto per un trattamento penalistico differenziato del soggetto contrario al principio di eguaglianza, al sistema internazionale dei diritti dell'Uomo e al principio di non-discriminazione.

 
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