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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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17.08.2010

Tribunale di Milano: L’esclusione dei cittadini stranieri regolarmente residenti in Italia dalla prestazione sociale dei “Buoni vacanza” costituisce una discriminazione diretta vietata dall’ordinamento

 
Accolto il ricorso dell’ASGI e Avvocati per Niente contro il Ministero del Turismo. Con il nuovo decreto del Ministero del Turismo (G.U. 5 agosto 2010), anche i cittadini stranieri possono richiedere i “Buoni vacanza”.
 
Tribunale di Milano, sez. lavoro, ordinanza dd. 17.08.2010 (causa n. 4742/2010) (331.12 KB)
 

Con ordinanza depositata il 17 agosto 2010, il giudice del lavoro di Milano ha accolto il ricorso presentato da due cittadine straniere regolarmente residenti in Italia e dall'ASGI e Avvocati per Niente ONLUS contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo, il Ministero del Turismo e l'Associazione Buoni Vacanza Italia - BVI  per l'esclusione dei cittadini stranieri regolarmente residenti in Italia dalla prestazione sociale denominata "Buoni Vacanza" introdotta dal decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 25.11.2009 e applicato in base al successivo regolamento. Entrambi i provvedimenti  hanno posto la cittadinanza italiana quale condizione per l'accesso al beneficio sociale, inteso a garantire l'accesso a soggiorni di vacanza presso strutture convenzionate a favore di nuclei familiari a basso reddito.

Il giudice del lavoro  ha ritenuto che la clausola di cittadinanza italiana ha fondato una discriminazione diretta  proibita dall'art. 43 del T.U. immigrazione e dall'art. 3 del d.lgs. n. 215/2003 in quanto non sorretta da una ragionevole causa giustificatrice.

Nelle more del giudizio,  infatti, lo stesso Ministero del Turismo, anche alla luce di un parere espresso dall'UNAR (Ufficio Nazionale Anti-Discriminazioni Razziali), ha ammesso la discriminazione operata con il Decreto  pubblicato sulla G.U. 25.11.2009 e con un  nuovo decreto, pubblicato sulla G.U. 5.8.2010, ha provveduto "all'ampliamento degli aventi diritto", estendendo il beneficio ai nuclei familiari "i cui componenti siano cittadini italiani e dell'Unione europea residenti in Italia e gli extracomunitari con regolare permesso di soggiorno e residenza", prevedendo altresì l'estensione della validità dei buoni vacanza sino al 3 luglio 2011. ( Si veda in proposito News sul sito web dell'ASGI dd. 13 agosto 2010) .


Di conseguenza il giudice ha accertato il carattere discriminatorio del comportamento tenuto dalle pubbliche amministrazioni convenute e dall'Associazione Buoni Vacanza nell'aver adottato e dato attuazione al decreto pubblicato in G.U. 25.11.2009 e al Regolamento recante "condizioni di utilizzo buoni vacanze" e ha condannato i medesimi al pagamento delle spese processuali.

 
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