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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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10.08.2010

La legge della Regione Toscana sull’integrazione degli immigrati è in accordo con la Costituzione

 
La Corte Costituzionale respinge come infondate le eccezioni di incostituzionalità avanzate dal Governo (sentenza n. 269 dd. 22.07.2010)
 
Corte Costituzionale, sentenza n. 269 dd. 22.07.2010 (65.9 KB)
 

Con sentenza n. 269 depositata il 22 luglio 2010, la Corte Costituzionale ha respinto le eccezioni di incostituzionalità proposte dal Governo nei confronti di alcune norme della legge della Regione Toscana 09/06/2009, n. 29 (“Norme per l’accoglienza, l’integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana”).

Secondo la Corte Costituzionale, la norma della legge regionale toscana che prevede l’estensione dell’applicazione della normativa anche ai cittadini comunitari è pienamente compatibile con la Costituzione in quanto le indicazioni contenute nel decreto legislativo di attuazione della direttiva europea in materia di libera circolazione devono essere armonizzate  con  le norme dell’ordinamento costituzionale italiano che sanciscono la tutela della salute, assicurano cure gratuite agli indigenti, l’esercizio del diritto all’istruzione e, comunque, attengono a prestazioni concernenti la tutela dei diritti fondamentali.

La norma della legge regionale toscana che assicura a tutte le persone dimoranti nel territorio regionale, anche se prive di permesso di soggiorno, l’accesso agli interventi socio –assistenziali urgenti e indifferibili, necessari per garantire il rispetto dei diritti fondamentali della persona,  non eccede le competenze regionali in quanto interviene in una materia, quella dell’assistenza sociale, ove è prevista una competenza residuale esclusiva delle Regioni e comunque, tale norma è volta ad assicurare il rispetto del principio costituzionale di uguaglianza, per cui lo straniero è titolare di tutti i diritti fondamentali che la Costituzione riconosce alla persona. In particolare, la Corte ricorda che con riferimento al diritto all’assistenza sanitaria, esiste “un nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana, il quale impone di impedire la costituzione di situazioni prive di tutela, che possano appunto pregiudicare l’attuazione di quel diritto”.

La Corte Costituzionale ha ritenuto infondata  pure l’eccezione di incostituzionalità proposta dal Governo con riferimento a quella norma della legge regionale toscana che prevede il sostegno  alla rete regionale di sportelli informativi per i cittadini stranieri nell’ambito della sperimentazione avviata tra ANCI e Ministero dell’Interno volta ad attribuire progressivamente le competenze ai Comuni per quanto riguarda l’istruttoria relativa al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno. Secondo la Corte infatti, tale norma non incide sulla condizione giuridica dello straniero e la regolamentazione dell’immigrazione, di competenza esclusiva dello Stato,  ma semplicemente si limita a prevedere una forma di assistenza in favore degli stranieri presenti sul territorio regionale.  Ugualmente infondata è apparsa alla Corte l’eccezione di incostituzionalità riferita alla norma regionale  che afferma il diritto all’iscrizione al Servizio sanitario regionale del richiedente  asilo che abbia proposto ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per il riconoscimento della protezione internazionale. Secondo la Corte, infatti, tale disposizione è volta a riconoscere in favore dello straniero il diritto umano fondamentale alla salute oltreché è pienamente compatibile con la legislazione nazionale in materia di immigrazione e asilo.

 

 
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