ASGI

Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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03.08.2010

Tribunale di Milano: Gli stranieri extracomunitari possono accedere agli impieghi nelle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale (ATER) in quanto quest’ultime sono enti pubblici economici ove i rapporti di impiego sono privatizzati

 
Il giudice del lavoro di Milano accoglie il ricorso anti-discriminazione di una cittadina straniera e della CISL di Milano e costringe l’ATER di Milano (ALER) a modificare l’avviso per la selezione del personale.
 
Tribunale di Milano, sez. lavoro, ordinanza n. 5738/2010 dd. 30.07.2010 (316.03 KB)
 

Il 30 luglio scorso, il Tribunale di Milano, sez. lavoro, ha emanato una significativa ordinanza con la quale ha accolto il ricorso anti-discriminazione presentato da una cittadina sudamericana e dalla CISL di Milano contro la clausola di cittadinanza italiana o comunitaria contenuta nell'avviso di selezione di personale diffuso dall'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale di Milano (ALER).  Secondo l' ATER di Milano, nelle procedure di selezione ed assunzione del personale dovevano trovare applicazione le norme di cui all'art. 70 del d.lgs. n. 165/2001, che rinviando al D.P.R. n. 487/1994, richiederebbero la cittadinanza italiana o comunitaria per l'accesso agli impieghi pubblici.

Il giudice di Milano ha smentito tale tesi, sostenendo invece che le ATER sono enti pubblici economici strumentali delle Regioni ove i rapporti di impiego sono stati quindi privatizzati a seguito della legislazione del 1973 di riforma del processo del lavoro. Ne consegue che i rapporti di impiego in seno alle  ATER non ricadono nell'ambito applicativo del d.lgs. n. 165/2001 relativo al pubblico impiego  e pertanto le disposizioni di cui all'art. 70 del suddetto decreto legislativo invocate dalla parte convenuta non possono trovare applicazione.

Secondo il giudice di Milano, la clausola di cittadinanza italiana o comunitaria invocata dall'ATER di Milano per l'accesso ai rapporti di impiego, ha violato pure gli artt. 10, 12, 14 della Convenzione OIL n. 143/1975 ratificata con legge n. 158/1981 e richiamata dall'art. 2 del T.U. immigrazione, in quanto secondo tali norme di fonte internazionale pattizia, il principio di parità di trattamento nell'accesso all'impiego tra lavoratori migranti e lavoratori nazionali può trovare restrizioni solo quanto esse siano necessarie nell'interesse dello  Stato.  Tale situazione può sussistere qualora i rapporti di impiego implichino, anche solo occasionalmente, l'esercizio di pubblici poteri, ma tale non era la situazione in relazione agli impieghi offerti dall'ATER di Milano, che riguardava esclusivamente ruoli tecnici.

Pertanto, il giudice di Milano ha accertato la discriminazione operata dall'ATER di Milano e, ai sensi dell'art. 44 del T.U. immigrazione, ha disposto la cessazione della medesima, ordinando all'ATER di Milano di modificare l'avviso di ricerca e selezione del personale consentendo l'accesso alle prove selettive a tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, riaprendo contestualmente i termini per la presentazione delle domande e ammettendo alla selezione la ricorrente. L'ATER di Milano è stato pure condannato al pagamento delle spese legali e alla pubblicazione del dispositivo dell'ordinanza sul proprio sito web.

A cura di Walter Citti, del Servizio di Supporto giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose, progetto ASGI con il sostegno finanziario della Fondazione italiana a finalità umanitarie Charlemagne - ONLUS

Si ringrazia per la segnalazione l'avv. Alberto Guariso del Foro di Milano.

 
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