ASGI

Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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03.08.2010

UNAR: La legge regionale del F.V.G. sulla famiglia ed il sostegno alla genitorialità è incostituzionale.

 
Il Governo rinuncia all’impugnazione dinanzi alla Corte Costituzionale a fronte dell’impegno della Regione ad un’applicazione “mitigata” del contestato criterio di priorità nell’accesso agli interventi sociali a favore dei lungo residenti.
 
Lettera dell'UNAR all'ASGI in merito alla segnalazione dei profili discriminatori della legge regionale FVG sulla famiglia (586.83 KB)
Parere dell'UNAR sulla legge regionale FVG n. 7/2010 (Interventi a sostegno della famiglia e della genitorialità) (1881.45 KB)
Legge regionale F.v.g. n. 7/2010 dd. 24 maggio 2010 (829.82 KB)
Testo della segnalazione dell'ASGI F.v.g. indirizzata all'UNAR sulla l.r. Fvg n. 7/2010 (139.58 KB)
Esposto dell'ASGI alla Commissione europea sui profili di contrasto con il diritto UE della l.r. Fvg n. 7/2010 (145.75 KB)
 

L'UNAR (Ufficio Nazionale Anti-Discriminazioni Razziali), l'Autorità nazionale italiana prevista dalla normativa di recepimento della direttiva europea contro le discriminazioni razziali, ha diramato un parere sfavorevole nei confronti della nuova normativa della Regione F.V.G. sugli interventi a sostegno della famiglia e della genitorialità (l.r. n. 7 dd. 24 maggio 2010).  Nel parere  dd. 26 luglio 2010, l'UNAR, organo collocato presso  il Ministero per le Pari Opportunità,  ha sottolineato i profili di incostituzionalità dell'art. 39 della nuova normativa regionale del Friuli-Venezia Giulia, che prevede  un criterio di priorità a favore dei residenti da almeno otto anni in Italia di cui uno in Regione FVG nell'accesso ad una serie di interventi e benefici sociali rivolti in particolare al reinserimento lavorativo dei genitori  con minori disabili, al sostegno economico delle gestanti,  al sostegno abitativo delle nuove famiglie. Secondo l'UNAR il criterio di anzianità di residenza introduce una discriminazione indiretta su base di nazionalità, in quanto svantaggia in misura proporzionalmente maggiore gli immigrati, che pur  regolarmente residenti, hanno un minore grado di autoctonia rispetto alla popolazione italiana residente nel FVG. Di conseguenza, la normativa appare in contrasto con i principi  costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza, nonché con il divieto di discriminazioni su base di nazionalità anche in materia di prestazioni sociali di cui all'art. 14 della  Convenzione  europea dei diritti dell'Uomo.

Il parere dell'UNAR era stato richiesto dall'ASGI, che ha pure presentato denuncia alla Commissione europea per violazione del diritto comunitario con riferimento ai principi di parità di trattamento e di non discriminazione di cui al diritto europeo.

Nella segnalazione, l'ASGI chiedeva all'UNAR di sollecitare il Governo ad impugnare la normativa regionale dinanzi alla Corte Costituzionale, entro i 60 gg. dalla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale  della Regione FVG. A tale riguardo, l'UNAR comunica che il Governo alla fine ha rinunciato a tale impugnazione, sulla base di un formale impegno assunto dalla Regione FVG con una lettera datata 14.07.2010 ed indirizzata al Dipartimento Affari Regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri ad un'"applicazione mitigata" del criterio di priorità fondato sull'anzianità di residenza introdotto dalla legislazione regionale.

L'UNAR, dunque, vigilerà sulle misure che saranno adottate dalla Regione per mitigare il criterio di priorità nei confronti dei non autoctoni affinchè venga rispettato il principio di non discriminazione.

L'ASGI esprime insoddisfazione verso la scelta del Governo di rinunciare all'impugnazione della normativa regionale che presenta chiari profili discriminatori in violazione della  Costituzione  e  del diritto europeo ed invita il legislatore regionale  a cancellare il contestato ed illegittimo criterio di anzianità di residenza.

 
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