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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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12.07.2010

Il giudice competente sulla sottrazione internazionale di un minore č quello del luogo di residenza abituale del piccolo prima del trasferimento illecito

 
Lo ha stabilito la Corte di Giustizia Europea ribadendo quanto previsto dal regolamento comunitario 22010 del 2003.
 
La sentenza (120.02 KB)
 

Il caso di specie riguardava una coppia italo-austriaca residente con la figlia in Italia fino al 2008 . Nonostante il divieto impostole dal Tribunale dei Minori di Venezia la madre, dopo aver abbandonato il tetto coniugale, faceva ritorno in patria portando con se la piccola. Nel 2009 il Tribunale austriaco per i Minori emetteva un provvedimento di temporaneo affidamento della bambina alla madre. Provvedimento che i giudici europei hanno invece contestato ritenendo che l’unico Tribunale competente è quello di Venezia in ragione del fatto che il minore, prima del suo illecito trasferimento in Austria, vi risiedeva.

Fonte: west-info
 
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