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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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05.07.2010

Non può essere negato il rinnovo del permesso di soggiorno all'immigrato condannato per la vendita di merce contraffatta

 
Condanne lievi lontane nel tempo, un lavoro stabile e la famiglia in Italia sono elementi favorevoli .Ad affermarlo la sentenza n. 3648 del Consiglio di Stato, depositata il 9 giugno 2010.
 
La sentenza (29.24 KB)
 
Il caso riguardava un cittadino straniero soggiornante in Italia da oltre quindici anni . Al fine di valutare al meglio il caso sottoposto, venivano richieste dal Consiglio di Stato ulteriori informazioni alla Questura di Venezia che aveva dichiarato non rinnovabile il permesso di soggiorno.
Grazie alla nota inviatagli il Collegio ha verificato che il cittadino straniero " ha raggiunto una certa stabilità lavorativa ottenendo un regolare contratto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal 2002, mantenuto fino ad oggi, ed ha un regolare contratto di affitto per un immobile (…) ove vive con la moglie e un figlio" per cui si ritiene che “non sussistano più le motivazioni, in quanto superate dalla successiva condotta e tenore di vita dello straniero, per la collocazione dello stesso tra le categorie espressamente elencate dall’art.1 della legge n.1423/1956 (...) anche considerando "la tenuità e la lontananza nel tempo dei carichi pendenti(...) riguardanti procedimenti per reati inerenti la vendita abusiva di merci con marchio contraffatto ormai risalenti nel tempo" in cui si annovera una condanna lieve e una assoluzione .
La stessa Questura di Venezia nella nota inviata al Consiglio di Stato ha affermato che, riconoscendo tali presupposti, avrebbe provveduto a “contattare l’interessato per la successiva produzione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro con scadenza biennale".
Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso.

 
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