ASGI

Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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01.07.2010

Tribunale di Udine: La legge regionale che prevede un requisito di anzianitą di residenza ai fini dell'accesso ad una prestazione sociale volta al sostegno della natalitą č contraria al diritto comunitario in quanto discriminatoria e va pertanto disapplicata

 
Accolto un ricorso presentato da un cittadino rumeno sostenuto da ASGI, CGIL-CISL e UIL FVG contro una disposizione di legge regionale che prevede il requisito di dieci anni di residenza in Italia ai fini dell'accesso ad un bonus bebč.
 
Tribunale di Udine, ordinanza n. 530/2010 dd. 30.06.2010 (assegno di natalitą regione Fvg) (1257.41 KB)
 

Con ordinanza del 30 giugno 2010, il giudice del lavoro del Tribunale di Udine ha accolto il ricorso presentato da un cittadino rumeno, sostenuto da ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione), CGIL, CISL e UIL contro il diniego all'erogazione dell'assegno di natalità regionale (meglio conosciuto come bonus bebè) da parte del Comune di Latisana per mancanza del requisito di residenza decennale in Italia e quinquennale nel FVG previsto dall'art. 8 bis della legge regionale fvg  n. 11/2006.

Il giudice di Udine ha accolto le tesi sostenute nel ricorso e che a suo tempo erano state anche indicate dalla Commissione europea che il requisito di anzianità di residenza costituisce una forma di discriminazione indiretta o dissimulata a danno dei cittadini dell'Unione europea residenti nel FVG, in quanto può essere più facilmente soddisfatto dai cittadini italiani che da quelli di altri Paesi dell'UE e, pertanto, viola i principi di libertà di circolazione e di parità di trattamento di cui al diritto dell'Unione europea. Il giudice di Udine ha inoltre giustamente rilevato che tale discriminazione non ha una ragionevole giustificazione in quanto si riferisce ad una misura attinente alla tutela della famiglia, della natalità, dei minori  e delle funzioni genitoriali, istituti che, per loro intrinseca natura e finalità, si richiamano a valori di valenza universale e che pertanto debbono rivolgersi indistintamente a tutta la popolazione residente, senza distinzioni, in adesione a principi costituzionali e a quanto previsto dalle convenzioni internazionali vincolanti per l'Italia (ad es. la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo).

In considerazione del fatto che il diritto comunitario ha un'efficacia ed applicabilità immediata e diretta nell'ordinamento interno e prevale su qualsivoglia norma interna ad esso incompatibile, il giudice di Udine ha ordinato al Comune di Latisana di disapplicare la norma regionale  nella parte in cui impone il requisito di anzianità di residenza.

Sono del tutto evidenti le implicazioni di questa ordinanza rispetto alla ristrutturazione dell'intero sistema di welfare regionale voluta  dal legislatore regionale del FVG nel corso dell'ultima  legislatura; ristrutturazione  centrata sul requisito  di anzianità di residenza con la finalità di escludere dal novero dei beneficiari il maggior numero possibile di cittadini stranieri, comunitari compresi.

Alla luce dell'ordinanza del giudice di Udine, le associazioni promotrici del ricorso insisteranno dunque con la Commissione europea a Bruxelles  affinchè promuova la procedura di infrazione del diritto comunitario con riferimento a tutte le norme discriminatorie varate in questi anni dal legislatore regionale e  palesemente in contrasto con il diritto comunitario. Ugualmente, le associazioni promotrici si appellano ai Comuni del FVG affinchè rispettino il diritto comunitario  e disapplichino le norme regionali discriminatorie che configgano con esso.  Le associazioni promotrici annunciano inoltre la presentazione di ulteriori ricorsi nei tribunali del FVG.


a cura di Walter Citti, servizio di supporto giuridico contro le discriminazioni etnico- razziali e religiose, progetto ASGI - Fondazione internazionale Charlemagne a finalità umanitarie.

 
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