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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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29.06.2010

Corte di giustizia europea - cause riunite C-188/10 e C-189/10 Melki

 
Le autorità di polizia di uno Stato membro, che partecipi all’acquis di Schengen, possono essere investite di una competenza di controllo di identità in una zona di 20 km dalla frontiera. salvo che questi controlli non siano equivalenti a quelli alle frontiere.
 
 

Due cittadini algerini in situazione irregolare in Francia sono stati fermati dalla polizia che ha controllato i loro documenti in una zona prossima alla frontiera col Belgio. Il codice di procedura penale francese, infatti, prevede che nella fascia compresa fra il confine e 20 km all'interno del territorio francese le autorità di polizia nazionali possano controllare l'identità di una persona al fine di verificare il rispetto degli obblighi di detenzione, porto ed esibizione dei titoli e dei documenti previsti dalla legge francese.

La Corte di Giustizia europea, interpellata dalla Corte di cassazione rispetto alla conformità di tale disposizione con la norma europea che assicura l'assenza di controlli alla frontiera, constata che, trattandosi di controlli interni al territorio nazionale indipendentemente dall'attraversamento della frontiera della persona controllata, la disposizione nazionale contestata non contrasterebbe col diritto europeo. Tuttavia, essendo questi controlli avvenuti a bordo di un treno che effettuava un collegamento internazionale e su un'autostrada a pagamento, la Corte sostiene che potrebbero avere un effetto equivalente ad un controllo di frontiera. Inoltre, la disposizione che autorizza dei controlli indipendentemente dal comportamento della persona in questione e dalle particolari circostanze che stabiliscono un rischio di ordine pubblico non contiene né precisazioni né limitazioni alla competenza accordata, soprattutto riguardo l'intensità e la frequenza di tali controlli.
Pertanto, la Corte di Giustizia europea ha affermato che il diritto dell'Unione si oppone ad una legislazione nazionale che conferisce alle autorità di polizia di uno Stato membro la competenza di controllare, unicamente in una zona di 20 km a partire dalla frontiera terrestre, l'identità di una persona al fine di verificare che rispetti gli obblighi di detenzione, porto ed esibizione dei titoli e dei documenti previsti dalla legge, quando detta legislazione non assicuri con regole chiare che l'esercizio pratico di questa competenza abbia un effetto equivalente a quello delle verifiche alle frontiere.



Sentenza cause riunite C‑188/10 e C‑189/10 (in lingua francese)

 
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