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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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23.06.2010

Lavoro stagionale: misure di contrasto del lavoro irregolare

 
Pubblicata la Circolare congiunta del Ministero dell'Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 18 giugno 2010.
 
La circolare (38 KB)
 
Al fine di contrastare possibili episodi di lavoro non regolare in materia di rilascio di nulla osta per lavoro stagionale, i due Ministeri  hanno congiuntamente diffuso una circolare contenete alcune modifiche alla procedura sinora attuata in materia di rilascio di nulla osta al lavoro stagionale.
In tal senso la nota dispone che :
- il datore di lavoro dovrà accompagnare il lavoratore straniero allo Sportello Unico per sottoscrivere il contratto di soggiorno ed effettuare, entro 48 ore dalla data risultante dal timbro presente sul medesimo contratto, la prescritta comunicazione obbligatoria ai fini dell’assunzione;
- gli uffici valuteranno con particolare rigore gli esiti di specifici accertamenti da svolgere in merito alla sussistenza di pregressi episodi in cui i datori di lavoro, dopo aver ottenuto il rilascio di nulla osta a favore di lavoratori stagionali, non abbiano proceduto all’assunzione ovvero abbiano richiesto la revoca di nulla osta già rilasciati;
- al momento della presentazione dello stesso allo Sportello Unico, qualora il datore di lavoro non intenda più procedere all’assunzione del lavoratore stagionale – purchè con motivate giustificazioni - potrà essere consentito il contestuale subentro di un nuovo datore di lavoro per la stessa tipologia e durata del rapporto di lavoro cessato;
-la richiesta di revoca dei nulla osta già concessi può essere accolta solo nei casi in cui non sia già stato rilasciato il visto di ingresso e soltanto in caso di presenza di cause di forza maggiore adeguatamente dimostrate.

I due Ministeri informano, inoltre, che e' in corso di elaborazione la procedura che dara' modo di rilasciare un permesso pluriennale per lavoro stagionale, cosi' come previsto dall'art.5 comma 3 ter del T.U. 286/98 ed dall’art.38 bis del D.P.R. 394/99.
 
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