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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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22.06.2010

Corte di Giustizia dell'Unione europea : per profughi palestinesi necessaria effettiva protezione UNRWA

 
Un profugo palestinese beneficia della protezione o dell’assistenza dell’Agenzia per i profughi palestinesi delle Nazioni Unite solamente se vi ha fatto effettivamente ricorso.
 
 

Sentenza nella causa C-31/09 Nawras Bolbol / Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Le Nazioni Unite hanno istituito l’Agenzia per il soccorso e l’occupazione dei profughi palestinesi nel Vicino Oriente (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East, UNRWA) al fine di fornire aiuto e assistenza ai profughi palestinesi che si trovano in Libano, in Siria, in Giordania, in Cisgiordania e nella striscia di Gaza. Le prestazioni dell'UNRWA sono, in linea di principio, accessibili ai Palestinesi che vivono in tali territori che, in seguito alla guerra del 1948, hanno perduto casa e mezzi di sussistenza, nonché ai loro discendenti.
La Convenzione di Ginevra  determina a chi, e in quali circostanze, va riconosciuto lo status di rifugiato e le conseguenze di detto riconoscimento. Nell’ambito dell’Unione Europea, gli obblighi derivanti dalla Convenzione sono ripresi nella direttiva 2004/83 .
Secondo la Convenzione, il termine «rifugiato» si applica a chiunque, temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale, o per le sue opinioni politiche, si trova fuori dal Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure a chiunque, non avendo una cittadinanza e trovandosi fuori dal Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra.
Tuttavia, la Convenzione prevede che tali disposizioni non si applicano a coloro che beneficiano attualmente di protezione o assistenza da parte di organi o agenzie delle Nazioni Unite diversi dall'Alto Commissariato delle Nazioni unite per i Rifugiati (United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR), quale l’UNRWA. Peraltro, qualora questa protezione o questa assistenza dovessero venire a cessare, per un qualunque motivo, senza che la situazione di queste persone sia stata definitivamente regolata, costoro avranno pieno diritto di usufruire del regime previsto dalla detta Convenzione.
Nel 2007 un’apolide palestinese, è arrivata dalla Striscia di Gaza in Ungheria, insieme al coniuge, munita di visto. Ha presentato una domanda di asilo presso l’Ufficio ungherese per l’immigrazione, non desiderando ritornare nella Striscia di Gaza a causa della situazione d’incertezza ivi regnante in ragione dei quotidiani scontri tra Fatah e Hamas.
La cittadina non è ricorsa alla tutela e all’assistenza dell’UNRWA allorché ancora si trovava nella Striscia di Gaza, ma sostiene di aver avuto i requisiti per beneficiare della protezione e dell’assistenza sulla base di legami familiari. La ricorrente ritiene di poter chiedere il riconoscimento incondizionato del suo status di rifugiato quale Palestinese residente al di fuori dell’area di operazioni dell’UNRWA.
L’Ufficio ungherese per l’immigrazione non ha accolto la domanda  a motivo del fatto che essa non aveva lasciato il suo Stato di origine a seguito di persecuzioni per motivi di razza o religione, nazionalità o per ragioni politiche e non aveva diritto che le venisse riconosciuto automaticamente lo status di rifugiato.
La cittadina ha impugnato tale decisione dinanzi al Fővárosi Bíróság (Tribunale municipale di Budapest, Ungheria) che deve esaminare se le specifiche regole della Convenzione applicabili ai profughi palestinesi possano essere invocate nei confronti della signora. In tale contesto, il giudice ungherese ha domandato alla Corte di giustizia se una persona beneficia della protezione o dell’assistenza dell’UNRWA per il solo fatto che ha diritto a tale protezione o assistenza, oppure se sia necessario che la stessa vi abbia effettivamente fatto ricorso.
La Corte ricorda che, se anche il termine «rifugiato palestinese» si applica a tutti coloro che in seguito alla guerra del 1948 hanno perduto la casa in Palestina e i mezzi di sussistenza, altre persone possono del pari chiedere di beneficiare dell’assistenza o della protezione dell’UNRWA. La Corte rileva in particolare che, in seguito ad ostilità successive nella regione, altri gruppi di Palestinesi sono divenuti profughi e possono beneficiare dell’aiuto dell'UNRWA.
Tuttavia, le specifiche regole della Convenzione applicabili ai profughi palestinesi riguardano unicamente coloro che beneficiano attualmente della protezione o dell’assistenza dell'UNRWA. Di conseguenza, solo le persone che sono effettivamente ricorse all’aiuto fornito dall’UNRWA rientrano nell’ambito di tali specifiche regole. Le persone che hanno o hanno avuto soltanto i requisiti per beneficiare della protezione o dell’assistenza di tale agenzia rientrano, invece, nell’ambito di applicazione delle disposizioni generali della Convenzione. Pertanto, le loro domande per il riconoscimento dello status di rifugiato devono essere esaminate individualmente e possono essere accolte solo in caso di persecuzioni per motivi di razza, religione, nazionalità o per ragioni politiche.
Quanto alla questione della prova del beneficio effettivo di un aiuto da parte dell'UNRWA, la Corte dichiara che, se anche la registrazione presso tale agenzia costituisce una prova sufficiente, si deve consentire al beneficiario di apportarne la prova con ogni altro mezzo.

Fonte : Corte di Giustizia dell'Unione europea - comunicato stampa
 
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