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21.06.2010

CEDU: Legittime le sanzioni penali imposte ad un esponente politico a causa delle sue dichiarazioni pubbliche islamofobe

 
Inammissibile il ricorso di J.M. Le Pen contro la condanna subita in Francia per le sue dichiarazioni offensive verso la comunità islamica. La libertà di espressione può essere legittimamente ristretta al fine di proteggere i diritti e la reputazione degli appartenenti ad una minoranza religiosa.
 
CEDU, Decisione dd. 20.04.2010, causa Le Pen c. Francia, n. 18788/09 (inammissibilità del ricorso) (55.63 KB)
 

La Corte di Strasburgo ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dall'esponente politico di estrema destra francese, J.M. Le Pen, contro la condanna inflitta da alcuni tribunali francesi al pagamento di ammende per alcune dichiarazioni  rilasciate alla stampa ritenute offensive nei confronti della comunità islamica.

Il politico francese si era appellato alla Corte di Strasburgo sostenendo che la condanna subita era contraria all'art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo relativa alla libertà di espressione.

La Corte di Strasburgo ha riconosciuto che la condanna pronunciata dai tribunali francesi ha costituito un'interferenza nell'esercizio del diritto alla libertà di espressione, ma detta interferenza poteva ritenersi legittima e proporzionata in una società democratica in quanto destinata a proteggere i diritti e la reputazione degli appartenenti alla comunità islamica in Francia, essendo le dichiarazioni di Le Pen suscettibili di suscitare un sentimento di ostilità nei confronti di tale comunità.

Con questa decisione, dunque, la Corte di Strasburgo ha ribadito ancora una volta la sua consolidata giurisprudenza, secondo la quale il diritto alla libertà di espressione non può dirsi assoluto , ma può conoscere in  una società democratica limitazioni volte a proteggere diritti fondamentali parimenti meritevoli di tutela, qualora tali limitazioni siano previste dalla legge e appaiono necessarie e proporzionate rispetto agli obiettivi di interesse pubblico perseguiti. Sotto questo profilo, pertanto, l"hate speech" non può trovare tutela nel diritto alla libertà d'espressione.


 

a cura di Walter Citti, Servizio di supporto giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose, Progetto ASGI- Fondazione Charlemagne.

 
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