ASGI

Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
Indietro
 
 
08.06.2010

Il reddito prodotto all'estero va valutato ai fini del rilascio del permesso di soggiorno CE

 
Accolto il ricorso di una cittadina straniera che chiedeva la "carta di soggiorno" : le pensioni derivanti dall'estero, anche se non tassate in Italia, sono redditi utili, ha affermato il TAR dell'Umbria.
 
 
Una cittadina statunitense, già titolare di permesso di soggiorno per residenza elettiva, chiedeva al questore di Perugia che le venisse rilasciato il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo allegando, a riprova del possesso dei requisiti reddituali prescritti dall'art. 9 t.u. imm., di essere titolare di una pensione americana.
L'amministrazione rigettava l'istanza sostenendo che la predetta pensione non poteva essere valutata ai fini del raggiungimento del reddito minimo richiesto per la carta di soggiorno. La ragione di siffatta esclusione risiedeva nel fatto che questa, non essendo assoggettata a regime di imposizione fiscale italiano, non consentiva al titolare di godere dei servizi sociali italiani dal momento che questi sono finanziati con le imposte dei contribuenti; imposte che la pensionata americana non pagava.
Il questore, insomma, sosteneva che per essere fruitori dei servizi sociali (accessibili solo per i titolari di carta di soggiorno) bisognava necessariamente esserne finanziatori.
Il TAR Umbria rompe questa equazione affermando il principio secondo cui i diritti del cittadino (e per quanto di ragione quelli dello straniero equiparato) possono essere esercitati anche da chi per mancanza di reddito o per altra causa è legittimamente esente da imposizione fiscale. Fra le ipotesi di legittimo esonero dall’imposizione fiscale vi è quella dei redditi prodotti all’estero ove ciò sia previsto dalle convenzioni internazionali contro la doppia imposizione. Tali convenzioni, inoltre, sono ispirate ad un concetto di reciprocità e pertanto discriminare chi se ne sia giovato non sarebbe giustificato dal punto di vista logico oltre che giuridico.

La sentenza

Fonte : Persona e Danno

Si ringrazia Francesco di Pietro per la segnalazione della sentenza
 
» Torna alla lista