ASGI

Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
Indietro
 
 
19.05.2010

Corte di Appello di Genova: Il parente legalmente soggiornante in Italia a cui sia stato affidato un minore dall’autorità giudiziaria del Paese di origine ha diritto ad ottenerne il ricongiungimento familiare

 
Il Ministero degli Esteri può rifiutare il visto di ingresso solo se è in grado di provare che l’affidamento è contrario all’interesse del minore.
 
Corte di Appello di Genova, decreto dd. 13.03.2010 (22.47 KB)
Tribunale di Genova, decisione del 6 agosto 2009 (3.06 MB)
 

La Corte di Appello di Genova, con decreto depositato il 13 marzo 2010,  ha respinto il reclamo proposto dal Ministero degli Affari Esteri italiano avverso il provvedimento emesso il 6 agosto 2009 dal Tribunale di Genova, con il quale era stato accolto il  ricorso di una cittadina ecuadoregna e dichiarato  illegittimo il diniego al rilascio del visto di ingresso per ricongiungimento familiare oppostole dall'autorità diplomatica italiana in Ecuador nei confronti del di lei nipote, che gli era stato affidato con decisione dell'autorità giudiziaria ecuadoregna.

L'autorità diplomatica italiana aveva rilevato che il provvedimento di affido del minore alla nonna residente in Italia , deciso dall'autorità giudiziaria ecuadoregna su istanza dei genitori, non poteva essere riconosciuto dall'autorità italiana in quanto assimilabile ad un "atto di cessione" della potestà parentale strumentale allo scopo di aggirare la normativa sull'immigrazione in Italia e dunque contrario all'ordine pubblico interno.

La Corte di Appello di Genova ha sostanzialmente confermato le censure al comportamento dell'autorità diplomatica italiana in Ecuador espresse dal giudice di primo grado, ritenendo non condivisibili  le argomentazioni mosse dall'amministrazione.

In primo luogo, la Corte di Appello di Genova, confermando il giudizio espresso dal giudice monocratico nel primo grado di giudizio, ha rilevato che l'art. 29 comma II del T.U. immigrazione equipara - ai fini del ricongiungimento - ai "figli di età inferiore ai 18 anni", i "minori adottati o  affidati o sottoposti a tutela", senza che la norma preveda che i ricongiungendi siano conviventi. Pertanto, la Corte di Appello rileva che l'amministrazione non poteva che prendere atto del provvedimento emesso dalla competente autorità giudiziaria dell'Ecuador, con il quale il minore veniva affidato alla nonna paterna. La Corte di Appello di Genova, inoltre, rileva che in queste situazioni, l'Amministrazione potrebbe rifiutare  il visto di ingresso solo se fosse  in grado di provare che il ricongiungimento non corrisponderebbe all'interesse del minore anche in relazione ad carattere esclusivamente  strumentale e pretestuoso del provvedimento di affido, che però non può essere desunto in astratto.

La posizione espressa dal Ministero degli Esteri italiano che un provvedimento di affido di un minore da parte di un'autorità giudiziaria straniera senza che vi sia convivenza, trovandosi l'affidatario all'estero, risulterebbe di per sé in contrasto con il principio dell'ordine pubblico interno non ha trovato accoglimento da parte della Corte di Appello di Genova, sul presupposto che nel nostro ordinamento sussiste l'istituto dell'"affidamento parentale libero", seppure riservato ai familiari del minore entro il quarto grado.

 
» Torna alla lista