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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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18.05.2010

Apostasia e reato penale di minaccia grave. Una sentenza del Tribunale di Bologna

 
E' grave la minaccia proferita nei confronti di una persona per aver abbandonato la fede islamica, se a commetterla è un credente islamico e quindi consapevole che l’apostasia è passibile di morte secondo la legge islamica.
 
Tribunale penale di Bologna, sentenza 24 giugno 2009 (28.82 KB)
 

Il giudice penale di Bologna, con sentenza depositata già il 24 giugno 2009, ha pronunciato condanna nei confronti di un cittadino marocchino per il delitto  di minaccia grave  di cui all'art. 612 c. 2 c.p. commesso  nei confronti di una connazionale cui aveva indirizzato alcune lettere per posta elettronica nelle quali la accusa di essere una musulmana apostata divenuta cristiana, esprimendo giudizio di valore negativi nei suoi confronti e della fede cristiana e concludendo che Allah l'avrebbe punita .

Poiché la minaccia può consumarsi anche con locuzioni verbali che in modo indiretto rappresentino il male minacciato (minaccia implicita), secondo il giudice di Bologna la frase incriminata,  per cui  Allah avrebbe punito la donna a causa della sua apostasia, concretizzerebbe il reato di minaccia di morte. Il giudice penale di Bologna ha ritenuto infatti  che l'autore della minaccia, essendo un credente islamico, doveva certamente essere consapevole del fatto che l'apostasia è passibile di morte secondo la legge islamica, e negli ordinamenti di vari Stati islamici, incluso il Marocco all'epoca dello svolgimento dei fatti, facendo così sussistere l'elemento soggettivo del dolo.

 
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