ASGI

Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
Indietro
 
 
12.05.2010

TAR Campania: La condanna per furto aggravato non è ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno se ricorre la circostanza attenuante della lieve entità del danno cagionato alla persona offesa

 
L’interpretazione letterale dell’art. 380 c. 2 lett. e) esclude l’applicazione dell’art. 4 c. 3 del T.U. immigrazione (TAR Campania, sent. n. 1972/2010).
 
TAR Campania, sent. n. 1972 dd. 14.04.2010 (69.48 KB)
 

Il TAR Campania, con sentenza n. 1972 dd. 14.04.2010, ha accolto il ricorso presentato da un cittadino straniero che si era visto revocare il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato a seguito dell'avvenuta condanna per il reato di furto aggravato.

Il TAR Campania ha annullato il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno in quanto non conforme alle norme di legge in materia di revoca o mancato rinnovo del permesso di soggiorno allo straniero che sia stato condannato per determinati reati penali. Infatti è certamente vero che l'art. 4 c. 3 del T.U. immigrazione, in combinato disposto con l'art. 5 c. 5 del T.U. medesimo,  prevede  l'ostatività al rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva, tra l'altro per uno dei reati previsti dall'art. 380 c. 1 e 2 del c.p.p.. Tuttavia, l'art. 380 c. 2 lett. e) include in detto elenco il delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625, primo comma, numeri 2), prima ipotesi, 3) e 5), del codice penale, salvo che ricorra, in questi ultimi casi, la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale (delitto patrimoniale aggravato ma con lievità del danno cagionato alla persona offesa). Proprio questa era la fattispecie contestata all'interessato, condannato al reato di furto aggravato ma con l'applicazione della circostanza attenuante suddetta.

 
» Torna alla lista