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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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12.05.2010

Consiglio di Stato : Il reddito minimo richiesto ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo non può essere ridotto anche se lo straniero non ha soggiornato per l'intero annuo in Italia

 
La sentenza del Consiglio di Stato afferma un principio di rigido automatismo nella valutazione del reddito in contrasto con precedenti pronunce (Consiglio di Stato , sent. n. 1238/2010).
 
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 1238 dd. 03 marzo 2010 (68.84 KB)
TAR Liguria, sez. II, sentenza n. 38/2004 dd. 16.01.2004 (26.81 KB)
 

Con la sentenza n. 1238 dd. 3 marzo 2010, il Consiglio di Stato ha affermato che il requisito della dimostrazione del reddito  pari almeno al  livello previsto dalla legge per l'esenzione della partecipazione alla spesa sanitaria, ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. n. 286/98 ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, non può subire eccezioni e riduzioni proporzionali nel caso in cui lo straniero non abbia soggiornato per l'intero anno sul territorio italiano.  Il tal senso, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso proposto dall'Amministrazione dell'Interno contro la sentenza del TAR Liguria, n. 38/2004 che invece aveva dichiarato illegittimo il diniego al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo ad un cittadino straniero per mancanza di reddito sufficiente, in quanto  lo straniero aveva dimostrato di essersi allontanato dall'Italia per un paio di mesi, e dunque  l'ammontare del reddito minimo poteva essere  ridotto proporzionalmente  in base all'effettiva sua permanenza in Italia.

Secondo il Consiglio di Stato, invece, la norma di cui all'art. 26 d.lgs. n. 286/98 non ammetterebbe eccezioni  perché altrimenti verrebbe meno il principio della certezza del diritto e del buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.) con conseguente venir meno della tutela dell'interesse protetto ad un equilibrato sviluppo del sistema previdenziale ed assistenziale.

La sentenza del Consiglio di Stato suscita perplessità perché sembra introdurre criteri rigidi ed automatismi nelle procedure di valutazione dei requisiti ai fini del rinnovo dei permessi di soggiorno. Questo appare  in contrasto con precedenti e consolidate pronunce del medesimo organismo giurisdizionale che invece avevano sottolineato  l'esigenza di considerare il requisito dei mezzi di sostentamento secondo criteri di flessibilità, tali da includere la considerazione di situazioni di insufficienza solo temporanea del reddito dovuta ad es. a situazioni di forza maggiore (infortuni, malattia) o anche al semplice fatto dell'avviamento dell'attività e dunque delle iniziali e temporanee difficoltà connesse all'avvio di un'attività imprenditoriale o professionale autonoma.  Si possono al proposito citare la sentenza del Cons. Stato 25 giugno 2008, n. 3239, quella 5 aprile 2006, n. 1755, Cons. Stato 25.5.2006, n. 3125, o Cons. Stato 22.4.2008, n. 1840 riferita in particolare ad un diniego opposto a due coniugi titolari di un'impresa che aveva realizzato una perdita di esercizio, ma che potevano provare  un reddito in via di formazione).


In proposito si rimanda a Marco Paggi, Il rinnovo del permesso di soggiorno durante la crisi economica, in Diritto Immigrazione e Cittadinanza, n. 3/2009, pp. 66-88, Franco Angeli editore.

 
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