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Corte di Cassazione, sezione prima civile, sentenza del 17 gennaio 2009, n. 11803
 
Per ottenere il nulla-osta al ricongiungimento familiare non occorre un contratto di lavoro di almeno un anno, ma basta dimostrare la disponibilità di un reddito derivante da fonti lecite (anche da più rapporti di lavoro) di importo non inferiore all'assegno sociale.
 
Corte di Cassazione, sezione prima civile, sentenza del 17 gennaio 2009, n. 11803, depositata il 20 maggio 2009.