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30.06.2013
 
Tribunale di Pescara: I manifesti elettorali di PDL e Lega Nord Abruzzo contro i Rom costituiscono una molestia razziale vietata dalla legge
 

Il Tribunale di Pescara, con ordinanza del 25 giugno 2013, ha dichiarato il carattere discriminatorio della condotta del Popolo delle Libertà e della Lega Nord Abruzzo per avere, con manifesti e comunicati, accomunato i rom ai delinquenti. Gli esponenti locali dei partiti PDL e Lega Nord avevano strumentalizzato l’appartenenza al gruppo sociale dei rom di un giovane protagonista di un triste episodio di delinquenza avvenuto nel comune di Pescara nel maggio 2012 per connotare in negativo l’intera comunità sia attraverso la pubblicazione di un comunicato sul sito internet della Lega Nord Abruzzo, sia mediante l’affissione, da parte del coordinamento PDL pescarese, di un manifesto recante la seguente affermazione: “Il PDL mantiene gli impegni: fuori dalle case popolari rom e delinquenti”.

L’ordinanza del tribunale di Pescara, con la quale è stato accolto un ricorso antidiscrminazione presentato da ASGI e l'Associazione RomSinti@politicaAbruzzo, è senza dubbio apprezzabile perchè costituisce uno dei pochi casi in Italia in cui forme di propaganda politica sono state considerate alla stregua di  atti di molestia razziale. Il giudice di Pescara ha, infatti, sostenuto che le dichiarazioni contenute negli atti di propaganda politica oggetto del ricorso erano suscettibili di produrre effetti di offesa ed ostilità nei confronti dei Rom residenti a Pescara, sia in ragione dell’intento di accumunare i Rom di Pescara ai delinquenti, sia in ragione del riferimento alla comunità Rom di Pescara come al “male cha colpisce la sempre la città di Pescara”, di cui al comunicato della Lega Nord Abruzzo, per cui si veniva a prescindere, proprio in base al dato letterale, dal fatto di cronaca contingente, per riferirsi piuttosto ad una asserita negatività del fatto storico della presenza dei Rom nella città in quanto tale. Pertanto, tali atti di propaganda politica hanno sostanziato la fattispecie della molestia razziale, vietata dall’art. 2 del d.lgs. n. 215/2003, di recepimento della direttiva europea n. 2000/43 (“comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi di razza o origine etnica, aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante ed offensivo”).

Tuttavia, la parte dell’ordinanza in cui viene negato il risarcimento del danno certamente appare controversa, in quanto finisce in sostanza per lasciare senza alcuna sanzione un atto discriminatorio di indubbia gravità. Di conseguenza, la decisione del giudice –sebbene segua un filone giurisprudenziale maggioritario e fondato sulla concezione del danno da discriminazione come ‘danno-conseguenza’, sottoposto al principio dell’onere probatorio, mal si concilia con il sistema delle sanzioni previsto dalla direttiva europea 2000/43, che contempla anche il criterio della dissuasività. Di recente,  la sentenza della Corte di Giustizia europea nel caso Accept contro Romania, 25 aprile 2013 causa C-81/12, ha affermato –con riferimento all’analogo principio contenuto nella direttiva 2000/78-  che “la severità delle sanzioni deve essere adeguata alla gravità delle violazioni che esse reprimono e comportare, in particolare, un effetto realmente deterrente”, per cui “una sanzione meramente simbolica non può essere considerata compatibile con un’attuazione corretta ed efficace della direttiva n. 2000/78”. (paragrafi 63 e 64).

La ricostruzione del sistema del risarcimento del danno non patrimoniale in caso di condotta discriminatoria, così come operata dal giudice di Pescara, presenta  profili di possibile contrasto con gli obblighi scaturenti dalla direttiva europea 2000/43.

L’ASGI e l’Associazione Rom Sinti@Politica Abruzzo esprimono soddisfazione per l’accertamento del carattere discriminatorio di questo tipo di comportamento ribadendo il loro impegno a contrastare simili episodi.
“L’uso strumentale dei discorsi di odio da parte dei partiti politici è gravemente frequente in Italia e puo’ essere contrastato con la promozione di azioni di tutela legale “ affermano gli avv. Daniela Consoli, Michela Manente e Nazzarena Zorzella. “Tuttavia ci auguriamo che questa sentenza sia utile a modificare i toni e i contenuti apertamente ostili nei confronti delle minoranze rom e sinte, troppo spesso presenti nel dibattito politico e che di fatto costituiscono ostacoli alla lotta contro l’emarginazione sociale che l’Italia deve porre in atto in base alle leggi nazionali e alle Convenzioni internazionali che ha sottoscritto e deve rispettare”.

ASGI e l’Associazione Rom Sinti@Politica Abruzzo


L’azione giudiziaria è stata promossa nell’ambito del progetto Antenne territoriali Anti-discriminazioni promosso da ASGI con il sostegno finanziario di Open Society- Fondazione Soros.