IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
VISTO l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
VISTO l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 febbraio 2011, con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 aprile 2011 recante la dichiarazione dello stato di emergenza umanitaria nel territorio del Nord Africa per consentire un efficace contrasto dell'eccezionale afflusso di cittadini extracomunitari nel territorio nazionale;
VISTI l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3924 del 18 febbraio 2011 recante: "Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa, nonché per il contrasto e la gestione dell'afflusso di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea", e l'articolo 17 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3925 del 23 febbraio 2011;
CONSIDERATO che lo stato d'emergenza derivato dall'eccezionale afflusso di cittadini extracomunitari dal Nord Africa si è acuito a causa del conflitto in corso nel territorio libico e della evoluzione degli assetti politico sociali degli altri Paesi della fascia del Maghreb;
RITENUTO che si siano aggravate le condizioni per la predisposizione delle misure adeguate all'accoglienza dei migranti la cui dislocazione, nell'attesa della corretta definizione della corretta definizione delle condizioni giuridiche soggettive coinvolge l'intero territorio nazionale;
VISTO l'accordo stipulato il 6 aprile 2011 tra il Governo, le Regioni Italiane, l'ANCI e l'UPI con il quale è stato, tra l'altro, affidato al Sistema di protezione civile nazionale il compito della pianificazione delle attività necessarie alla dislocazione nelle singole regioni dei cittadini extracomunitari in modo equilibrato, nonché l'utilizzazione del Fondo di protezione civile per il reperimento delle risorse occorrenti, previo adeguato rifinanziamento, e l'utilizzo dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri per la determinazione degli obiettivi degli strumenti derogatori occorrenti;
VISTA la nota n. 67025 del 4 marzo 2011 della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli affari esteri;
VISTA la nota del 10 marzo 2011 del Ministro degli affari esteri;
VISTA la richiesta del 25 marzo 2011 della Croce Rossa Italiana;
SU PROPOSTA del Capo Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
DI CONCERTO con il Ministro dell'economia e delle finanze;
ACQUISITA l'intesa con le Regioni;
DISPONE
ART. 1
1. Il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è nominato Commissario delegato per la realizzazione di tutti gli interventi necessari a fronteggiare lo stato di emergenza di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e con i poteri individuati dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri, citati in premessa.
2. E' istituito un Comitato di coordinamento composto dal Direttore della Direzione Centrale per l'Immigrazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, dal Capo Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazioni nonchè da un rappresentante, rispettivamente, della Regione coordinatrice della Commissione Speciale Protezione Civile della Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome, dell'ANCI e dell'UPI, nel cui ambito il Commissario delegato definisce il fabbisogno di soluzioni alloggiative con le relative caratteristiche progettuali, nonché le tipologie di servizi occorrenti, anche ai fini dell'esercizio delle funzioni da parte delle competenti Autorità di Pubblica Sicurezza, in relazione allo status dei cittadini extracomunitari provenienti dal Nord Africa arrivati nel territorio nazionale.
3. Il Commissario delegato predispone, in accordo con le Regioni, e i rappresentanti di ANCI e UPI, il Piano per la distribuzione sul territorio nazionale, la prima accoglienza e la sistemazione dei cittadini extracomunitari provenienti dal Nord Africa arrivati nel territorio nazionale ai quali sia riconosciuto lo status di profughi o rispetto a cui siano state adottate misure di protezione temporanea ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche ed integrazioni, ferme restando le competenze statali in materia di pubblica sicurezza e di tutela delle strutture utilizzate, anche in relazione alla loro idoneità tecnica. Il predetto Piano è articolato in successive fasi di attuazione e basato sull'equa e contestuale distribuzione dei cittadini extracomunitari fra tutte le Regioni, in ottemperanza dell'Accordo del 6 aprile 2011 richiamato in premessa.
4. Il Commissario delegato, avvalendosi senza nuovi o maggiori oneri di un soggetto attuatore, designato per ciascuna Regione dal rispettivo Presidente entro tre giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, individua, adegua, allestisce o realizza, con procedure d'urgenza, le strutture per il ricovero e l'accoglienza, avviandole alla gestione anche per il tramite dei Prefetti all'uopo nominati soggetti attuatori. Il Commissario delegato può altresì utilizzare, previa intesa con il Ministero della difesa, beni immobili militari destinati alla dismissione ancora in uso al medesimo Dicastero per il periodo necessario a fronteggiare l'emergenza, al termine del quale i medesimi beni destinati alla dismissione rientrano nella disponibilità esclusiva del Ministero della difesa.
5. I soggetti attuatori, che provvedono con i poteri e le deroghe conferite al Commissario delegato, ivi comprese quelle di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3924/2011, sono autorizzati ad aprire apposite contabilità speciali presso la tesoreria statale, ove sono trasferite le risorse necessarie per la realizzazione delle attività loro affidate. I soggetti attuatori designati dalle Province Autonome di Trento e Bolzano attuano in via esclusiva gli interventi di cui ala presente ordinanza nel rispetto dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione, ed operano secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.
6. Il Commissario delegato, anche per il tramite dei soggetti attuatori, adotta ogni provvedimento utile a fronteggiare l'emergenza, ivi compresa la requisizione in uso di beni mobili e immobili necessari ad assicurare il trasporto o l'ospitalità dei cittadini extracomunitari.
7. Il Commissario delegato nello svolgimento delle attività di cui alla presente ordinanza, si avvale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di uno specifico contingente di personale messo a disposizione dal Ministero dell'interno, composto da un numero massimo di dieci unità di personale.
8. Entro sette giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza il Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3924/2011 provvede al passaggio di consegne al Commissario di cui al comma 1.
9. A seguito del passaggio di consegne il Prefetto di Palermo - Commissario delegato provvede, fino al 30 giugno 2011, al completamento degli interventi avviati direttamente e per il tramite dei soggetti attuatori, non transitati in capo al Commissario di cui al comma 1.
10 Il Prefetto di Palermo Commissario delegato, provvede, altresì, alle attività solutorie relative alle obbligazioni assunte direttamente o per il tramite dai soggetti attuatori fino al momento del passaggio di consegne di cui al comma 8, ivi compresi gli oneri relativi ai costi sostenuti fino alla data del subentro del Commissario delegato di cui al comma 1, ovvero dai soggetti attuatori per l'adempimento dei compiti facenti capo al Commissario, anche avvalendosi di personale dei propri uffici impegnato con apposito ordine di servizio
11. Il comma 1 dell'articolo 1 ed i commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3924 del 24 febbraio 2011 sono soppressi dal 1° luglio 2011.
ART. 2
1. Nell'ambito delle iniziative umanitarie da adottarsi in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri può mettere a disposizione della Repubblica Tunisina e dei Soggetti legalmente riconosciuti, che operano nelle aree interessate, tramite il Ministero degli affari esteri anche trasferendone ove occorra la proprietà, i beni e materiali da impiegare per consentire l'assistenza delle popolazioni interessate nei limiti delle risorse di cui al comma 2.
2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di euro 1.000.000,00, da porre a carico dell'articolo 6, comma 2.
ART. 3
1. In relazione alle esigenze di assistenza della popolazione immigrata il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a cedere al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno tende e materiali accessori.
2. Al fine di garantire il pronto impiego in caso di emergenza il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a reintegrare il materiale ceduto ai sensi del comma 1, avvalendosi all'uopo delle procedure di affidamento originariamente espletate per l'acquisizione dei predetti materiali, anche in ragione delle esigenze di omogeneità delle forniture ai sensi dell'articolo 57, comma 3, lett. b) del decreto-legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, con oneri stabiliti nella misura massima di euro 11.361.000,00, da porre a carico delle risorse di cui all'articolo 6, comma 2.
ART. 4
1. Al fine di fronteggiare il contesto emergenziale di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri indicati in premessa e per assicurare l'adempimento degli interventi derivanti dall'accordo di cooperazione bilaterale sottoscritto in data 7 marzo 2011 tra la Croce Rossa Italiana e la Società Nazionale della mezzaluna rossa tunisina, l'amministrazione della Croce Rossa Italiana è autorizzata a corrispondere al proprio personale, direttamente impegnato nelle attività di emergenza in territorio tunisino, fino al 30 giugno 2011, la diaria di missione all'estero, in deroga all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, limitatamente al personale che opera sul territorio nazionale effettivamente a supporto delle citate attività di emergenza, compensi per prestazioni di lavoro straordinario reso nel limite di 150 ore mensile pro-capite fino al 30 giugno 2011".
2 Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, quantificati in euro 649.920,00, sono posti a carico del bilancio della Croce Rossa Italiana.
ART. 5
1. A seguito dell'emergenza umanitaria di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri citati in premessa, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato, fino al 31 dicembre 2011, a corrispondere un contributo ai Comuni che hanno sostenuto o autorizzato spese per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati.
2. I predetti contributi saranno corrisposti per complessivi 500 posti ad un costo giornaliero pro capite non superiore a 80 euro.
3. I Comuni presenteranno rendicontazione delle spese sostenute ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al comma 2.
4. Agli oneri derivati dal comma 2, quantificati in 9.800.000 euro, si provvede a carico dell'articolo 6, comma 1.
ART. 6
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, commi 3, 4, 5, 6 e 7 e dall'articolo 5 si provvede con una prima assegnazione al Fondo della protezione civile di euro 30.000.000,00, quale acconto rispetto al maggior stanziamento necessario per il superamento del contesto emergenziale, che verranno messi a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze, e gestite dal Dipartimento della protezione civile in regime di contabilità ordinaria.
2. Le risorse finanziarie stanziate dal Ministero dell'economia e delle finanze con decreto n. 46017 del 30 marzo 2011, sono acquisite al Fondo della protezione civile e potranno essere trasferite, ad eccezione delle risorse necessarie alla copertura degli oneri derivanti dagli articoli 2 e 3, nella contabilità speciale istituita ai sensi dell'articolo 6, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3924 del 18 febbraio 2011 e successive modificazioni, sulla base delle esigenze rappresentate dal Commissario delegato Prefetto di Palermo.
3. Agli oneri conseguenti all'attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 aprile 2011 si provvede, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 4 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, a valere sulla contabilità speciale istituita ai sensi dell'articolo 6, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3924 del 18 febbraio 2011 e successive modificazioni nella misura massima di 2.598.000 di euro. Sono fatti salvi gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate in attuazione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 aprile 2011.
4. Il Dipartimento della protezione civile provvede alla immediata anticipazione finanziaria alle Regioni, comprese quelle che alla data della presente ordinanza hanno già sostenuto spese, anche di carattere sanitario, per il ricovero e l'accoglienza dei cittadini extracomunitari provenienti dal Nord Africa, sulla base di un riparto proporzionale alle assegnazioni di cittadini extracomunitari stabilite dal Piano nazionale di cui all'articolo 1.
Roma 13 aprile 2011
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.