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Consiglio di Stato, sezione sesta, decisione del 22 novembre 2010, n. 8120
 
Secondo il Consiglio di Stato, ad un cittadino straniero, in attesa di conclusione della regolarizzazione  in Italia,  va garantita la continuità della pratica di emersione anche se rientra nel proprio Paese a causa di necessarie cure mediche.Secondo i giudici la situazione si colloca in un’area di eccezionalità e va percio' evitato che la sua situazione possa risolversi in un danno dell’ aspettativa legittimamente maturata alla sanatoria della posizione di lavoro.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)


ha pronunciato la presente

DECISIONE


sul ricorso numero di registro generale 6178 del 2005, proposto dal Ministero dell'interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio per legge presso la sede della stessa in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro
XXXXX, non costituitasi in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. TOSCANA - FIRENZE: SEZIONE I n. 01617/2004, resa tra le parti, concernente DINIEGO REGOLARIZZAZIONE LAVORO IRREGOLARE

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2010 il consigliere Bruno Rosario Polito e udito per il Ministero istante l'avvocato dello Stato Fiorentino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO


1). Con decreto del 27 ottobre 2003 il Prefetto della Provincia di Prato respingeva la domanda di regolarizzazione, ai sensi della legge n. 222 del 2002, del rapporto di lavoro subordinato della cittadina cinese ***** sul rilievo che la stessa risultava respinta alla frontiera in data 17.01.2003.
Nella parte motiva del provvedimento era precisato che, come da direttive impartite dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno, la ricevuta attestante l’ avvenuta presentazione da parte del datore di lavoro della dichiarazione di emersione del lavoro irregolare non può costituire titolo per l’ esodo temporaneo dal territorio nazionale e del successivo rientro.

Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe il T.A.R. per la Toscana accoglieva il ricorso proposto avverso l’ atto di diniego, sottolineando che la disciplina sulla regolarizzazione non prevede, quale condizione ostativa al suo perfezionamento, il temporaneo allontanamento dal territorio nazionale.

Avverso detta decisione ha proposto appello il Ministero dell’Interno ed ha contrastato le conclusioni del T.A.R. esponendo che, come da direttive all’uopo impartite, la continuità della presenza in Italia dello straniero a partire dalla data di presentazione della domanda di regolarizzazione da parte di soggetto terzo, qual è il datore di lavoro, garantisce la sussistenza sul piano di effettività delle condizioni di legge per la sanatoria delle posizioni di lavoro irregolari.

XXXXXX non si è costituita in giudizio.

All’ udienza del 2 ottobre 2010 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

2). Il ricorso è da respingere.

2 .1). Il T.A.R. ha correttamente posto in rilievo la natura tipica e nominata dei casi che precludono l’ emersione della posizione lavorativa per la quale sia stata presentata la domanda di regolazione dal datore di lavoro ai sensi della disciplina introdotta dall’ art. 1 del d.l. n. 195 del 2002 convertito nella legge n. 222 del 2002, tutte indicate in dettaglio al comma otto del menzionato art. 1.

Fra esse non è contemplato il temporaneo allontanamento dal territorio nazionale, né può accedersi alla possibilità di un’integrazione dei casi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno in sanatoria a mezzo di circolare ministeriale, cui fa richiamo l’ Amministrazione in sede di note difensive, non essendo consentita la deroga al dato normativo a mezzo di atto amministrativo.

Se pertanto è vero che, in linea di principio, va garantita la continuità della permanenza dello straniero nel territorio nazionale fra la produzione della domanda di emersione ed il momento di perfezionamento, non essendovi titolo all’ espatrio ed al regolare rientro, il caso di specie si colloca in un’area di eccezionalità, stante la situazione di necessità di ricorrere a cure mediche nel paese straniero, che non può risolversi in danno dell’ aspettativa legittimamente maturata alla sanatoria della posizione di lavoro.

Il ricorso va, quindi, respinto.

Nessuna determinazione è adottata in ordine alle spese del giudizio non essendosi costituito lo straniero intimato.

P.Q.M.


Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione VI, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Barbagallo, Presidente
Bruno Rosario Polito, Consigliere, Estensore
Roberto Giovagnoli, Consigliere
Claudio Contessa, Consigliere
Fabio Taormina, Consigliere


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/11/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Dirigente della Sezione