Relativa a un'azione comune adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3, paragrafo 2, lettera b) del trattato sull'Unione europea in materia di agevolazioni per i viaggi compiuti da scolari di paesi terzi residenti in uno Stato membro
Gazzetta ufficiale n. L 327 del 19/12/1994 pag. 0001 - 0003
Il Consiglio dell'Unione Europea,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo K.3, paragrafo 2, lettera b),
vista l'iniziativa della Repubblica federale di Germania,
considerando che ai sensi dell'articolo K.1, punto 3 del trattato sull'Unione europea la politica da seguire nei confronti dei cittadini dei paesi terzi è considerata questione di interesse comune per gli Stati membri;
considerando che tale politica comprende in particolare la fissazione delle condizioni di entrata e circolazione dei cittadini di paesi terzi nel territorio degli Stati membri conformemente all'articolo K.1, punto 3, lettera a);
considerando che la concessione di agevolazioni per i viaggi compiuti da scolari residenti legalmente nell'Unione europea è espressione della politica seguita dagli Stati membri ai fini di una migliore integrazione dei cittadini di paesi terzi,
decide:
Art. 1
1. Uno Stato membro non richiede il visto a uno scolaro che non sia cittadino di uno Stato membro ma che legalmente risieda in un altro Stato membro e che voglia entrare nel suo territorio per un breve soggiorno o un transito se:
a) viaggia come membro di un gruppo di scolari di un istituto di istruzione nel quadro di una gita scolastica;
b) il gruppo è accompagnato da un insegnante dell'istituto in questione che può presentare un elenco degli scolari che accompagna, rilasciato dall'istituto in questione sul modulo comune figurante in allegato,
- che identifichi gli scolari accompagnati;
- che documenti lo scopo e le circostanze del soggiorno o transito previsto;
c) lo scolaro presenta un documento di viaggio valido per attraversare la frontiera in questione, esclusi i casi di cui all'articolo 2.
2. Uno Stato membro può rifiutare l'entrata allo scolaro che non soddisfa i pertinenti requisiti nazionali in materia di immigrazione.
Art. 2
L'elenco degli scolari che deve essere esibito all'attraversamento della frontiera, come richiesto dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), è riconosciuto come valido documento di viaggio in tutti gli Stati membri ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), alle seguenti condizioni:
- dev'essere corredato di una fotografia recente di ogni scolaro figurante nell'elenco, sprovvisto di carta d'identità con fotografia;
- l'autorità competente dello Stato membro in questione deve confermare lo status di residenza degli scolari e il loro diritto di rientrare, nonché garantire l'autenticazione del documento in tal senso;
- lo Stato membro in cui lo scolaro risiede deve notificare agli altri Stati membri che desidera l'applicazione del presente articolo per quanto riguarda i propri elenchi.
Art. 3
Gli Stati membri convengono di riammettere senza formalità gli scolari residenti che sono cittadini di paesi terzi ammessi in un altro Stato membro sulla base di questa azione comune.
Art. 4
Qualora, in casi eccezionali, uno Stato membro debba avvalersi per motivi urgenti di sicurezza nazionale delle possibilità previste all'articolo K.2, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea, esso può scostarsi dalle disposizioni dell'articolo 1 della presente decisione in maniera da tener conto degli interessi degli altri Stati membri. Queste misure possono essere applicate nella misura e per la durata assolutamente indispensabili ai fini del raggiungimento dell'obbiettivo.
Art. 5
1. Gli Stati membri provvedono a adeguare le rispettive legislazioni nazionali nella misura del necessario e a includervi le disposizioni della presente azione comune il più rapidamente possibile, al più tardi entro il 30 giugno 1995.
2. Gli Stati membri informano il segretariato generale del Consiglio in merito alle modifiche delle legislazioni nazionali apportate a tal fine.
Art. 6
La presente azione non influisce sugli altri aspetti della cooperazione in questo settore tra singoli Stati membri.
Art. 7
1. La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
2. Gli articoli da 1 a 4 si applicano a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla notifica di cui all'articolo 5, paragrafo 2 relativa alle modifiche apportate dallo Stato membro che per ultimo ha espletato tale formalità.
Fatto a Bruxelles, addì 30 novembre 1994.
Per il Consiglio
Il Presidente
M. Kanteher