Il Ministro dell'Economia e delle Finanze
di concerto con
il Ministro dell'Interno
Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559;
Visti gli articoli 5 e 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione giuridica dello straniero in Italia», e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti gli articoli 11 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante il regolamento di attuazione del predetto testo unico;
Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, in materia di riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in societa' per azioni a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 244, del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato a decorrere dalla data del 17 ottobre 2002 è stato trasformato in S.p.a.;
Viste le istruzioni per la disciplina dei servizi di vigilanza e di controllo sulla produzione delle carte valori approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 4 agosto 2003, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'interno emanato, di concerto con il Ministro dell'innovazione e delle tecnologie, in data 3 agosto 2004 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 6 ottobre 2004, n. 235, concernente le regole tecniche e di sicurezza relative al permesso ed alle carte di soggiorno;
Visto l'art. 7-vicies ter, lettera b), della legge 31 marzo 2005, n. 43, che prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2006, il rilascio del permesso di soggiorno elettronico di cui al regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio del 13 giugno 2002;
Visto l'art. 7-vicies quater della medesima legge n. 43/2005 che, tra l'altro:
pone a carico dei soggetti richiedenti la corresponsione di un importo pari almeno alle spese necessarie per la produzione e spedizione del documento, nonché per la manutenzione necessaria all'espletamento dei servizi connessi;
prevede che l'importo e le modalità di riscossione dei documenti elettronici sono determinati annualmente con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro dell'interno;
Vista la nota n. 105817 in data 15 dicembre 2005 del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'Amministrazione generale del personale e dei servizi del Tesoro, Servizio centrale per gli affari generali e la qualita' dei processi e dell'organizzazione, con la quale è stato comunicato che, con verbale n. 5 del 6 dicembre 2005, punto 7, la Commissione per la determinazione dei prezzi delle forniture eseguite dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 5 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - serie generale - in data 8 marzo 2001, ha accolto Euro 22,50 (IVA esclusa) il prezzo unitario, pari ad Euro 27,00 (IVA compresa), del permesso di soggiorno elettronico e della carta di soggiorno elettronica a copertura dei costi per la loro produzione e per la fornitura delle infrastrutture e dei servizi per la loro personalizzazione e diffusione sull'intero territorio nazionale e delle relative attrezzature hardware e software necessarie per le relative postazioni di rilascio e controllo;
Ritenuto di avvalersi di un sistema integrato di riscossione dell'importo per il rilascio del permesso di soggiorno elettronico che: utilizzi il servizio dei c/c postali della Società Poste italiane - S.p.a., nella massima sicurezza;
consenta il controllo telematico dei pagamenti effettuati, unitamente alla loro puntuale e tempestiva rendicontazione; agevoli il pagamento attraverso specifico bollettino e mediante altre modalità, inclusa quella on-line;
Considerato che dovrà stipularsi apposita convenzione con Poste italiane che disciplini l'erogazione dei servizi del predetto sistema integrato e che tali servizi saranno compensati con un importo pari ad Euro 0,50 aggiuntivo rispetto alla tassa ordinaria per il pagamento del bollettino;
Visto che, in attuazione dell'art. 7-vicies quater, sesto comma, della legge 31 marzo 2005, n. 43, è escluso qualsiasi onere a carico della finanza pubblica e quindi anche il costo dei servizi che Poste italiane dovranno fornire in base alla menzionata convenzione non dovrà gravare sull'erario;
Decreta
Art. 1Per l'anno 2006, è determinato in Euro 27,50 (ventisette/50), comprensivo di IVA (20%), l'importo delle spese da porre a carico dei soggetti richiedenti il permesso di soggiorno elettronico.
Art. 2L'importo di cui al precedente articolo è riscosso all'atto della presentazione della richiesta del permesso di soggiorno elettronico, mediante versamento sul conto corrente postale n. 67422402 intestato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro, con causale «importo per il rilascio del permesso di soggiorno elettronico».
Art. 3Il presente decreto sarà registrato a norma di legge e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 4 aprile 2006
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti
Il Ministro dell'interno
Pisanu
Registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 2006
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2
Economia e finanze, foglio n. 347