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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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18.12.2009

Discriminatorie ed illegittime le ordinanze dei Sindaci in materia di iscrizione anagrafica degli stranieri

 
Nuova pronuncia del Tribunale di Brescia contro l'ordinanza del Sindaco di Ospitaletto che limitava il diritto all'iscrizione anagrafica dei cittadini stranieri.
 
Tribunale di Brescia, ordinanza dd. 11.12.2009 n. 3071/09 (603.88 KB)
Tribunale di Brescia, ordinanza dd. 25.07.09 n. 1804/09 (discriminazione nell'iscrizione anagrafica) (618.67 KB)
 


Con un'ordinanza depositata l'11 dicembre scorso, il giudice civile di Brescia ha dichiarato discriminatorio il comportamento posto in essere dal Comune di Ospitaletto, che,  per mezzo di ordinanze del Sindaco, aveva limitato il diritto all'iscrizione anagrafica ai cittadini stranieri, vincolandola al possesso del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti o "carta di soggiorno" e alla presentazione della certificazione del casellario giudiziale in originale, tradotta ed asseverata, rilasciata da autorità competente del paese di origine.


Nella decisione, il giudice di Brescia afferma che il Sindaco, in materia anagrafica, ha la funzione di tenuta dei registri di stato civile e dell'anagrafe della popolazione residente, ma, nell'ambito delle sue attribuzioni quale ufficiale del Governo, non può adottare scelte dirette a  fronteggiare il fenomeno migratorio. Né può giustificare una tale attribuzione la competenza del Sindaco in materia di ordine pubblico e sicurezza, attribuita dall'art. 54 del TUEL (Testo Unico Enti Locali), in quanto le iscrizioni anagrafiche, condizionate dall'esistenza di requisiti ben individuati ed uguali per tutti, italiano o stranieri regolarmente soggiornanti,  non possono rientrane in un ambito di discrezionalità concesso al Sindaco nemmeno per tali supposti motivi.


Il Sindaco, pertanto, ha agito al di fuori di un contesto di legalità,  prevedendo per i soli cittadini stranieri condizioni aggiuntive e dunque discriminatorie ai fini dell'accesso all'iscrizione anagrafica e discriminando alcune categorie di stranieri rispetto alle altre, sempre in contrasto con le previsioni normative. Di conseguenza, il giudice ha ordinato al Comune di Ospitaletto di rimuovere o modificare le delibere emanate, sempre nel rispetto dell'ordinamento nazionale. Il Comune di Ospitaletto è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché alla pubblicazione, a proprie spese,  dell'ordinanza  sul quotidiano "Il Corriere della Sera". Respinta invece per mancanza di prove la richiesta  del ricorrente, un cittadino liberiano, titolare della protezione sussidiaria, volta al risarcimento del danno, nonostante che per quasi di un anno gli sia stata negata l'iscrizione anagrafica, che ora il Comune di Ospitaletto dovrà riconoscergli per ottemperare al provvedimento giudiziale.


Il giudice di Brescia aveva già accolto un primo ricorso presentato dal cittadino liberiano e dall'ASGI (ordinanza 25 luglio 2009, n. 1804/09). Tuttavia,  il giudice del reclamo aveva accolto l'eccezione del Comune che asseriva essere il Ministero il legittimato passivo in tema di residenza e quindi aveva annullato il provvedimento di primo grado; Ne è conseguita la necessità della riproposizione del  ricorso contro il Comune di Ospitaletto ed  il Ministero  dell'Interno e nel nuovo giudizio il Comune è rimasto contumace, mentre il ministero si è costituito  affermando il difetto della propria legittimazione passiva e che in ogni caso, conveniva che l'ordinanza del Sindaco era  discriminatoria ed emanata  contro la volontà del Ministero!!!. Insomma lo stesso Ministero dell'Interno aveva preso posizione contro l'ordinanza del Sindaco, Prandelli, che è anche Senatore della Lega.  


 
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