Sentenza della Corte di Giustizia europea nella causa C-648/11 MA, BT, DA / Secretary of State for the Home Department
Corte di giustizia dell’Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 71/13
Lussemburgo, 6 giugno 2013
Il regolamento «Dublino II»(1) enuncia una serie di criteri che consentono di determinare lo Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata nell’Unione, di modo che sia competente un solo Stato membro. Qualora un cittadino di uno Stato terzo chieda asilo in uno Stato membro diverso da quello individuato dal regolamento come competente, quest’ultimo prevede una procedura di trasferimento del richiedente asilo verso lo Stato membro competente.
Due minori di nazionalità eritrea (MA e BT) e un minore di nazionalità irachena (DA) hanno chiesto asilo nel Regno Unito. Nessun loro familiare si trovava legalmente in un altro Stato membro dell’Unione. Le autorità britanniche hanno constatato che essi avevano già presentato domande di asilo in altri Stati membri, cioè in Italia (MA e BT) e nei Paesi Bassi (DA). Pertanto, è stato deciso di trasferire i minori verso tali Stati, dal momento che questi ultimi erano considerati competenti per l’esame delle loro domande d’asilo.
Se il richiedente asilo è un minore non accompagnato, il regolamento (2) prevede che competente per l’esame della domanda sia lo Stato membro nel quale si trova legalmente un suo familiare, purché ciò sia nell’interesse del minore. In mancanza di un familiare, è competente per l’esame della domanda lo Stato membro in cui il minore ha presentato la domanda d’asilo. Il regolamento non precisa se si tratti della prima domanda presentata dal minore in uno Stato membro oppure di quella che egli ha presentato da ultimo in un altro Stato membro.
Occorre sottolineare che, prima che si procedesse al trasferimento di MA e DA, ma dopo il trasferimento di BT, le autorità britanniche, in applicazione della «clausola di sovranità» prevista dal regolamento, hanno deciso di esaminare esse stesse le domande di asilo (di conseguenza BT, che era già stato trasferito in Italia, è potuto rientrare nel Regno Unito); in forza di detta clausola, ciascuno Stato membro può esaminare una domanda d’asilo, anche se non gli compete in base ai criteri stabiliti nel regolamento. Tuttavia, la questione da chiarire è se il risultato conseguito in tali tre casi, frutto di una decisione discrezionale del Regno Unito, sia imperativo in forza del regolamento.
Nella sua sentenza odierna la Corte dichiara che, qualora un minore non accompagnato, sprovvisto di familiari che si trovino legalmente nel territorio dell’Unione europea, abbia presentato domande di asilo in più di uno Stato membro, è competente ad esaminarle lo Stato membro nel quale il minore si trova dopo avervi presentato una domanda.
Tale conclusione deriva dal contesto e dallo scopo del regolamento, volto a garantire l’effettivo accesso all’esame della situazione del rifugiato del richiedente asilo, accordando al contempo particolare attenzione ai minori non accompagnati. Quindi, poiché questi ultimi costituiscono una categoria di persone particolarmente vulnerabili, la procedura di determinazione dello Stato membro competente non dev’essere prolungata più di quanto strettamente necessario, ciò implica che, in linea di principio, essi non siano trasferiti verso un altro Stato membro.
Tali considerazioni sono confortate dalla necessità di rispettare i diritti fondamentali garantiti dall’Unione europea, tra i quali, in particolare, la garanzia che, in tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l’interesse superiore del minore sia considerato preminente. Di conseguenza, nell’interesse dei minori non accompagnati, è necessario non prolungare inutilmente la procedura di determinazione dello Stato membro competente, bensì assicurare loro un rapido accesso alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato.
La Corte precisa che una siffatta interpretazione non implica che il minore non accompagnato la cui domanda sia stata respinta nel merito in un primo Stato membro possa poi imporre a un altro Stato membro di esaminare un’altra domanda. Infatti, gli Stati membri non sono tenuti ad esaminare se al richiedente sia attribuibile lo status di rifugiato, qualora la domanda sia giudicata irricevibile in quanto il richiedente ha presentato una domanda identica dopo che gli è stata opposta una decisione definitiva.
Note
1 Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 50, pag. 1).
2 Articolo 6