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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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05.10.2011

Spettacolo - Conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio a permesso di lavoro

 
Accolto il ricorso di uno studente che lavora nel mondo dello spettacolo .
 
 
Con la sentenza del 4 agosto 2011 n. 6597 il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, II Sezione quater, ha accolto un ricorso di un cittadino straniero che lavora nel modo dello spettacolo a cui era stato rifiutato il rinnovo del permesso per motivi di studio .

L’art. 6 del d.lvo n. 286/1998 stabilisce che il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio e formazione può essere convertito, comunque prima della sua scadenza, e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro nell'ambito delle quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione. Tale disposizione che disciplina, in generale, la conversione del permesso per motivi di studio o di lavoro subordinato ed autonomo deve essere tuttavia coordinata con la disciplina speciale del permesso di lavoro temporaneo nello spettacolo che prevede tutt’altro regime e che consente all’artista giunto in Italia per approfondire la sua formazione di prestare, qualora trovi un ingaggio e per il tempo per il quale sono state previste, rappresentazioni, con il ricordato divieto di svolgere attività lavorativa diversa rispetto a quella connessa alla realizzazione e produzione degli spettacoli. Diversamente ragionando, d’altronde, si perverrebbe all’assurda conseguenza di discriminare gli stranieri che vengano a completare in Italia la propria formazione artistica, che richiede preparazione non solo teorica, ma anche esperienza di scena vera e propria, precludendo loro di esercitare nel settore dello spettacolo, rispetto agli stranieri che siano venuti a studiare materie diverse. Nemmeno l’ulteriore motivo ostativo addotto a fondamento del diniego, e cioè la tardività della presentazione dell’istanza di conversione, vale a giustificare la reiezione dell’istanza del ricorrente: Al riguardo appare evidente che l’interessato s’era limitato a richiedere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, confidando nel suo rilascio, e che, altrimenti, se fosse stato avvertito del contrario dalla comunicazione prescritta dall’art. 10 bis della legge n. 241/90 avrebbe immediatamente presentato domanda di conversione. Il ricorso viene accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati e riedizione del procedimento, nel quale l’istante, alla luce delle garanzie procedimentali sopra richiamate, potrà rappresentare all’Amministrazione tutte quelle circostanze favorevoli che l’omessa conoscenza dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza non gli faceva ritenere rilevanti per il buon esito della pratica e cioè nello specifico la possibilità di essere occupato in manifestazioni artistiche al fine di ottenere il permesso di lavoro temporaneo e per lo svolgimento, in via esclusiva dell’attività di spettacolo richiamata.

Fonte : Ministero dell'Interno
 
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