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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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25.05.2010

Tribunale di Bergamo: Discriminatorio il regolamento del Comune di Palazzago che assegna dei contributi economici ai neonati e ai minori adottati purchè almeno uno dei genitori sia di cittadinanza italiana

 
Contrarie ai diritti umani e alla Costituzione le argomentazioni del Comune che giustificavano l’esclusione per garantire una “salvaguardia minima della caratteristiche storiche e sociali della comunità locale”.
 
Tribunale di Bergamo, ordinanza dd. 17.05.2010, ASGI e ANOLF c. Comune di Palazzago (438.17 KB)
 

Il Tribunale di Bergamo, con ordinanza depositata il 17 maggio 2010, ha accolto il ricorso presentato da ASGI e ANOLF Bergamo contro il regolamento comunale adottato dal Comune di Palazzato (prov. di Bergamo)  già nel 2001 che aveva istituito un contributo economico ai neonati e ai minori adottati purchè almeno uno dei genitori sia di cittadinanza italiana oppure l'abbia richiesta al momento della presentazione dell'istanza.

Il Comune di Palazzago, con apposita delibera,  aveva giustificato tale esclusione dei non cittadini italiani dal contributo con l'esigenza di promuovere una "salvaguardia minima delle caratteristiche storiche e sociali della comunità locale", mentre la possibilità di accedere al contributo da parte di chi avesse presentato richiesta di acquisto della cittadinanza italiana veniva giustificata dal Comune con l'obiettivo di "incentivare la volontà di cittadinanza e di stabilità delle cellule fondamentali della società civile ... a tutto vantaggio della coesione sociale".

Il giudice di Bergamo ha dichiarato quale discriminatorio e dunque illegittimo il regolamento del comune di Palazzago in quanto il principio di eguaglianza, di parità di trattamento e di non discriminazione è previsto dal sistema internazionale ed europeo dei diritti umani, nonché fa parte dell'ordinamento comunitario e di quello costituzionale italiano quale principio fondamentale. Ne consegue che la finalità espressa dal Comune di Palazzago di promuovere la coesione sociale e la famiglia attraverso l'esclusione dei cittadini stranieri dalle misure assistenziali  è  inconciliabile ed irragionevole in relazione ai richiamati principi fondamentali del diritto internazionale, europeo e costituzionale italiano. Secondo il giudice di Bergamo, inoltre, l'asserita finalità di incentivare l'accesso degli stranieri alla cittadinanza italiana non può certamente   essere legittimamente perseguita discriminando chi ne è privo e non può o non vuole acquisirla e ciò senza considerare l'irragionevolezza di ritenere che i cittadini stranieri possano essere sollecitati ad accedere all'istituto della cittadinanza italiana in virtù del contributo erogato dal Comune, in relazione all'evidente incommensurabilità del valore civile, politico, culturale e strettamente personale della cittadinanza rispetto al contributo comunale una tantum pari a circa 250 euro.


Insomma, il giudice di Bergamo, con la sua ordinanza, ha dato una lezione di civiltà ad amministratori politici locali  ostinati a voler perseguire politiche di esclusione e marginalizzazione della popolazione immigrata con argomenti che, con sempre maggiore grettezza culturale, intendono veicolare  l'idea di una minore dignità sociale degli immigrati e di una loro presunta  e irriducibile diversità ed inconciliabilità con la popolazione e la c.d. "cultura locale".


Il giudice di Bergamo ha dunque ordinato al Comune di Palazzago di riconoscere  il contributo per l'anno 2009 anche ai destinatari stranieri che siano in possesso degli altri requisiti richiesti, di astenersi da analoghi atti di discriminazione e di ritorsione per gli anni futuri ed in particolare per l'assegnazione del contributo per l'anno 2010, di far pubblicare a proprie spese l'ordinanza sul quotidiano locale "L'Eco di Bergamo " e di provvedere al pagamento delle spese legali sostenute dai ricorrenti.



a cura di Walter Citti, segreteria ASGI

Si ringrazia per la segnalazione l'avv. Alberto Guariso di Milano.
 
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